Tappo Antirabbocco: perchè?
Dal 25 Novembre 2014 è obbligatorio nei ristoranti, bar, trattorie… portare in tavola bottiglie di olio extravergine d’oliva (e olio d’oliva vergine) munite del c.d. “tappo antirabbocco” ovvero, citando la norma in questione “””di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta“.
La legge in questione (n° 161) prevede, oltretutto, dure sanzioni per i ristoratori che non si adeguano.
Scopo del Legislatore: salvaguardare il consumatore da possibili contraffazioni dei prodotti offerti in degustazione nei pubblici esercizi. Tanto, a seguito di denunciati casi di bottiglie di olio che, al termine, sono state nuovamente riempite da incauti ristoratori, con prodotto differente -e spesso più scadente ed economico!- rispetto a quello indicato in etichetta e, in quanto tale, per nulla riconducibile al marchio e/o azienda indicata.
Tanto con inevitabile danno anche all’ immagine di quella azienda.
Vietate (ormai da tempo!!) tutte le oliere.
L’uso del tappo antirabocco è esclusivo per le bottiglie da portare in tavola e non anche per quelle destinate all’uso in cucina, per la preparazione dei pasti.
Per queste ultime confezioni -il consumatore può sentirsi comunque salvaguardato- il Legislatore ha previsto norme sempre più dettagliate nella etichettatura degli imballi (con recepimento del Reg. UE 1169/2011) e comunque con i sistemi di <tracciabilità> del prodotto già in uso, che impongono da tempo alle aziende olearie la comunicazione giornaliera, al Ministero delle Politiche Agricole, di ogni attività legata alla commercializzazione del proprio prodotto.
E adesso… tutti al ristorante!